Riforma del Terzo Settore – Le principali novità introdotte al Senato

A seguito dell’approvazione da parte del Sentato del DDL di riforma del Terzo Settore, i Forum regionali del Terzo Settore del Nord-Ovest –  il 4 aprile 2016, presso il Centro Studi Sereno Regis di Torino –  hanno incontrato il Senatore Stefano Lepri. A introdurre i lavori la Portavoce del Forum piemontese Anna Di Mascio.

Riforma del Terzo Settore – Le principali novità introdotte al Senato.
A cura del Senatore Stefano Lepri

 

La definizione di terzo settore è più completa
Le organizzazioni di terzo settore «promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi».


Informazioni obbligatorie e trasformazioni più semplici per associazioni e fondazioni
Il Senato rende la delega più stringente, esplicitando la necessità che essa specifichi «le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi» e delega il Governo a «disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione fra associazioni e fondazioni».

Terzo settore più esplicitamente public benefit
«Individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa».

Le attività del terzo settore: un unico contenitore
«Le attività di interesse generale sono individuate secondo i criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal D.Lgs 460/1997 e dal D.Lgs 155/2006» e sono periodicamente aggiornate. Si individuano «criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale… tra i diversi enti del Terzo settore».
Non vi sono più due contenitori paralleli, uno per il terzo settore e uno per l’impresa sociale, ma un contenitore unico, fatta salva la possibilità di riconoscere le specificità di particolari forme di terzo settore. Si introducono meccanismi di flessibilità per aggiornare l’elenco alle evoluzioni dei bisogni sociali.

Contabilità, distinguere la natura delle entrate
«Individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività di impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali».
Si introduce un principio di chiarezza utile ad identificare la diversa natura delle entrate, anche in relazione al possibile diverso grado di interesse generale.

Più informazione e tutele verso i lavoratori
Il Senato

  • allarga gli obblighi di trasparenza e informazione verso i lavoratori;
  • introduce la previsione di «garantire negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Il Consiglio nazionale per il Terzo settore
Il testo del Senato prevede

  • «Il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale».
  • L’istituzione del «Consiglio nazionale del Terzo settore quale organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello».

Definizione di impresa sociale, senza equivoci
Qualificazione dell’impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore.
Si chiarisce senza dubbio la collocazione dell’impresa sociale come ente di Terzo settore.

Le attività dell’impresa sociale non sono altre
«Individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa all’interno delle attività di interesse generale».
Le attività dell’impresa sociale non sono un corpo a sé, definite da una distinta normativa, ma sono individuate nell’elenco generale delle attività di terzo settore, pur prevedendo che alcune attività possano essere precluse alle imprese sociali.

Impresa sociale, resta lo spirito nonprofit
«Previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale».

Inserimento lavorativo dei più svantaggiati
«Ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato».

Trasparenza delle imprese sociali: il bilancio
«Previsione per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile».

Servizio civile e difesa non armata della patria
«Istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica».
Il Senato (re)introduce dopo tanti anni il concetto di difesa non armata della patria.

Il Servizio civile per gli stranieri
«Previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra i 18 e 28 anni».

Il Servizio civile e livelli territoriali di governo
Attribuzione allo Stato della funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle Regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti di Terzo settore; possibilità per le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati.

Revisione complessiva della giungla fiscale
Revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente.

Istituita la Fondazione Italia Sociale
«È istituita la “Fondazione Italia Sociale” con lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti di terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale».

Un nuovo fondo per i soggetti del Libro primo
Istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni rientranti negli enti del Terzo settore.